Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 130


ASSEGNAZIONE DEI FONDI AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281.
1. Gli stanziamenti dei capitoli soppressi o ridotti in relazione alle funzioni trasferite, aventi ad oggetto attività che riguardino specificatamente una determinata regione, vengono assegnati alla regione stessa, in aumento alla quota ad essa spettante del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

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