DETERMINAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281. 1. I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi del precedente art. 126, esclusi quelli di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, e le relative spese aggiuntive vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera a) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356. Le somme così trasferite vengono computate ai fini dell'applicazione della lettera b) del citato articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, a far tempo dal 1979.
2. I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126 citato, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera c) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.