Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 121


PERCEZIONE E RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE GIÀ SPETTANTI AGLI ENTI PUBBLICI
1. Le entrate di cui al primo comma dell'articolo precedente, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione nella quale si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni, con l'osservanza dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto applicabile.
2. Le entrate di cui sopra saranno direttamente percepite dai comuni, province o comunità montane nel caso in cui siano relative a funzioni trasferite a questi enti.

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