Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 119


ATTIVITÀ RESIDUE DEGLI ENTI PUBBLICI ESTINTI
1. Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad essere esercitate, nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, tino a quando non sara diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato.
(L'ufficio stralcio di cui al presente articolo è stato soppresso dal comma 228 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311)

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