Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 616 art. 116


ENTI PRIVATI
1. Al 31 dicembre 1977 cessano ogni forma di finanziamento e di contributo statale a favore degli enti, associazioni, fondazioni e istituzioni private di qualsiasi natura, che operino, in base al proprio ordinamento, esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto, nonché ogni forma di finanziamento o di contributo; dello Stato ad altri enti, associazioni, fondazioni od istituzioni private, erogata in riferimento alle funzioni trasferite o delegate alle regioni.
2. Le somme relative ai finanziamenti e ai contributi che vengono a cessare ai sensi del presente articolo sono portate in aumento del tondo comune tra le regioni di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

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