Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 409 art. 19


Fino alla costituzione del centro regionale o interregionale di
riferimento, gli enti autorizzati ai sensi dell'art. 8 del presente
decreto provvedono direttamente o d'intesa fra loro ad individuare i
soggetti più idonei a ricevere il trapianto, informando sia la
regione che l'Istituto superiore di sanità.
Nello stesso periodo il nulla osta all'esportazione di cui alla
lettera c) del precedente articolo 17 è rilasciato dalla regione.

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