Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 409 art. 18


Gli enti ospedalieri, gli istituti universitari e gli istituti
riconosciuti a carattere scientifico che nell'ultimo quinquennio
abbiano effettuato prelievi e trapianti, possono ottenere
l'autorizzazione provvisoria a proseguire l'attività stessa, purché
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, unitamente
alla domanda per l'autorizzazione ai sensi degli articoli 6 e 7,
documentino l'attività svolta nel predetto periodo.
L'autorizzazione provvisoria decade all'atto della notifica del
rilascio di quella definitiva ovvero del diniego della stessa, e
comunque allo scadere del termine di 180 giorni.

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