Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 409 art. 17


L'autorizzazione all'esportazione è rilasciata con le modalità
indicate all'art. 16 quando a cura del vettore vengano apposti,
esternamente all'involucro contenente la parte di cadavere, le
seguenti indicazioni:
a) la parte di cadavere oggetto della esportazione;
b) che la morte del soggetto dal cui corpo è stata prelevata la
parte, è stata accertata nei modi previsti dalla legge 2 dicembre
1975, n. 644;
c) che il centro regionale o interregionale competente per
territorio ha escluso la presenza di un soggetto maggiormente idoneo
a ricevere, per trapianto, la parte oggetto di esportazione, fatti
salvi gli eventuali accordi internazionali in materia.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 409 art. 17"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti