Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 409 art. 14


Per le finalità indicate alle lettere f) e g) dell'art. 12 e
dell'art. 13, secondo comma, lettere a), b) e c), del presente
decreto, il centro nazionale ed i centri regionali di riferimento
possono produrre sieri contenenti immunoglobuline umane anti-HLA,
ottenute dal plasma dei seguenti donatori e datori di sangue:
a) donne naturalmente immunizzate da precedenti gravidanze e
disposte ad essere sottoposte a salasso o plasmaferesi senza subire
trattamenti che provochino un'iperimmunizzazione anti-HLA o dalle
quali può essere ottenuto siero anti-HLA anche tramite il sangue
retroplacentare raccolto in sala parto durante il secondamento;
b) donne nella condizione di cui alla lettera a), che siano
sterili o abbiano superato il periodo della menopausa, e che siano
disposte a sottoporsi a salasso o plasmaferesi dopo trattamento
iperimmunizzante anti-HLA;
c) uomini disposti a sottoporsi a salasso o plasmaferesi dopo
trattamento iperimmunizzante anti-HLA.
Nel trattamento di iperimmunizzazione possono venire somministrati
sangue intero, piastrine, cellule o frazioni di esse. Qualunque
somministrazione dovrà venire eseguita osservando le cautele
prescritte dalle vigenti disposizioni sulla trasfusione del sangue.
La regione promuove tramite le associazioni dei donatori di sangue
ed i servizi ospedalieri la donazione del sangue e l'utilizzazione di
quello retroplacentare per la produzione dei sieri di cui al presente
articolo.

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