Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 409 art. 10


Per il prelievo da soggetto sottoposto a riscontro diagnostico ai
sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, o ad operazioni autoptiche
ordinate dall'autorità giudiziaria, non è richiesto l'interpello dei
familiari né è valido l'eventuale diniego al prelievo espresso in
vita dal soggetto.

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