Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 409 art. 1


Gli enti ospedalieri, gli ospedali militari, gli istituti
universitari, gli istituti a carattere scientifico e le case di cura
private, autorizzati al prelievo ai sensi dell'art. 3 della legge 2
dicembre 1975, n. 644, devono disporre del collegio medico preposto
all'accertamento della morte, composto dai sanitari previsti
dall'articolo 2 del presente decreto, dipendenti o all'uopo
incaricati.
La direzione sanitaria degli enti, degli istituti e delle case di
cura private, cura la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei
sanitari in possesso dei requisiti per far parte del collegio medico,
trasmettendo contestualmente copia al medico provinciale e al
procuratore della Repubblica competente per territorio, ai fini del
controllo di cui agli articoli 8 e 9 della predetta legge.

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