Decreto Presidente Repubblica del 1976 numero 448 art. 7


Ciascuna Parte contraente dovrà includere nel numero dei propri rappresentanti a tali conferenze persone aventi la qualità di esperti per le zone umide o per gli uccelli acquatici grazie alla conoscenza e alla esperienza acquisite nel campo scientifico, amministrativo e in altri settori appropriati.
Ciascuna delle Parti contraenti rappresentate ad una conferenza disporrà di un voto; le raccomandazioni vengono adottate con la maggioranza semplice dei voti emessi, purché prendano parte allo scrutinio almeno la metà delle Parti contraenti.

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