Decreto Presidente Repubblica del 1976 numero 448 art. 4


Ciascuna Parte contraente favorisce a tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici creando delle riserve naturali nelle zone umide indipendentemente dal fatto se siano o meno inserite nell'Elenco, e ne assicura una adeguata sorveglianza.
Nel caso in cui, per interessi nazionali urgenti, una Parte contraente cancelli o restringa una zona umida, inclusa nell'Elenco, dovrà compensare, nei limiti del possibile, ogni conseguente perdita di risorse in zone umide e, in particolare, dovrà creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e per la tutela, nella stessa regione o altrove, di una adeguata porzione di territorio dell'habitat originario.
Le Parti contraenti incoraggiano le ricerche e gli scambi di dati e pubblicazioni, relativi alle zone umide, alla loro flora e fauna.
Le Parti contraenti si sforzano con la loro gestione di aumentare il numero degli uccelli acquatici nelle zone umide appropriate.
Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la sorveglianza delle zone umide.

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