Decreto Presidente Repubblica del 1976 numero 448 art. 3


Le Parti contraenti elaborano e mettono in pratica i loro programmi in modo da favorire nei limiti del possibile, il razionale utilizzo delle zone umide che si trovano sul loro territorio.
Ciascuna Parte contraente adotterà le misure necessarie per essere informata al più presto possibile, delle modifiche delle condizioni ecologiche delle zone umide, situate sul suo territorio e inserite nell'Elenco che si sono verificate o si stanno verificando e potranno verificarsi in seguito allo sviluppo tecnologico, alla polluzione o ad altri tipi di interventi da parte dell'uomo. Le informazioni su tali cambiamenti saranno immediatamente trasmesse alla organizzazione o al governo responsabile delle funzioni di ufficio permanente, come indicato nell'art. 8.

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