Decreto Presidente Repubblica del 1976 numero 448 art. 12


Il Depositario comunicherà al più presto possibile quanto segue, a tutti gli Stati che hanno firmato la convenzione o vi hanno aderito:
a) le firme della presente convenzione;
b) i depositi degli strumenti di ratifica della convenzione;
c) i depositi degli strumenti di adesione alla convenzione;
d) la data d'entrata in vigore della convenzione;
e) le notifiche di denuncia della convenzione.
Quando la presente convenzione sarà entrata in vigore il Depositario la farà registrare al Segretariato delle Nazioni Unite in conformità con l'art. 102 della Carta.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Ramsar in un unico esemplare originale il 2 febbraio 1971 nelle lingue inglese, francese, tedesca e russa, essendo prevalente in caso di divergenza di interpretazione il testo inglese il quale esemplare sarà depositato presso il Depositario che ne rilascerà copie certificate conformi a tutte le Parti contraenti.

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