Decreto Presidente Repubblica del 1976 numero 448 art. 11


La presente convenzione resterà in vigore per un periodo indeterminato.
Ogni Parte contraente può denunciare la presente convenzione, trascorso un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la convenzione è entrata in vigore per tale Parte contraente mediante notifica scritta al «Depositario». La denuncia avrà effetto quattro mesi dopo il giorno in cui la notifica sarà stata ricevuta dal Depositario.

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