Decreto Presidente Repubblica del 1973 numero 600 art. 26


RITENUTE SUGLI INTERESSI E SUI REDDITI DI CAPITALE (122)

1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.
(Comma modificato dall'art. 7, comma 3, lett. a), n. 1), D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998, dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con applicazione agli interessi e altri proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2000, dall'art. 1, comma 316, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007, e dall'art. 1, comma 84, lett. a), n. 1), L. 24 dicembre 2007, n. 244; ai sensi di quanto disposto dall' art. 1, comma 88 della medesima L. n. 244/2007; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’ art. 168-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 13, lettera a), n. 1), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 2, comma 24, D.L. n. 138/2011 e dall'art. 29, comma 3, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216. Infine, il presente comma era stato modificato dall' art. 32, comma 11, D.L. 22 giugno 2012, n. 83; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 7 agosto 2012, n. 314))
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati . La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato" di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.
(Comma così modificato dall'art. 7, comma 3, lett. a), n. 2), D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998)
3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione.
(Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con applicazione agli interessi e altri proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2000 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 13, lettera a), numero 2), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 2, comma 24, D.L. n. 138/2011 e dall'art. 29, comma 3, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216)
3-bis. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
(Comma sostituito dall'art. 2, comma 13, lettera a), numero 3), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 2, comma 24, D.L. n. 138/2011, come modificato dall'art. 95, comma 1, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 4, comma 7, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89)
4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso . Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 87.
(Comma così modificato dall'art. 7, comma 3, lett. a), n. 3), D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, a decorrere dal 1° luglio 1998)
5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto (131), con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.
(Comma modificato dall'art. 1, comma 84, lett. a), n. 2), L. 24 dicembre 2007, n. 244; ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 88 della medesima L. n. 244/2007 tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’ art. 168-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 13, lettera a), numero 4), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 2, comma 24, D.L. n. 138/2011)
5-bis. Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 la ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.
(Comma aggiunto dall'art. 22, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e, successivamente, così modificato dall'art. 10, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, dall'art. 6, comma 1, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 e dall’ art. 17, comma 2, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49)

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