Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 9
Elenco dei capitoli
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti. L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari. I programmi regionali di massima degli interventi in materia di viabilità e di acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale saranno periodicamente comunicati al Ministro per i lavori pubblici ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attività tra le Regioni e di quelle delle Regioni con quelle di competenza dello Stato, in relazione anche alla predisposizione dei programmi economici nazionali. Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto. Alla programmazione degli interventi di competenza statale, ivi compresi quelli di competenza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (Ora Ente nazionale per le strade ex d.lg. 26 febbraio 1994, n.143), si provvede sentite le regioni. La funzione di indirizzo e di coordinamento, di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, si esercita al fine di assicurare anche unitarietà e coordinamento all'attività di pianificazione urbanistica ai vari livelli di circoscrizione territoriale. In particolare, mediante l'esercizio della suddetta funzione, su proposta del Ministro per i lavori pubblici: 1) sono identificate le linee fondamentali dall'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi statali o di rilevanza nazionale, alla tutela paesistica, ambientale ed ecologica del territorio ed alla difesa e conservazione del suolo; viene verificata periodicamente la coerenza di tali linee con gli obiettivi della programmazione economica nazionale; 2) sono definiti gli aspetti metodologici e procedurali da osservare nella formazione dei piani territoriali regionali nonché gli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione dei piani urbanistici.