Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 7


Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduta al
riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative tra
gli enti locali sono conservate alle province, ai comuni ed agli enti
locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale,
attualmente esercitate nelle materie di cui al presente decreto.
Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello
Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le
disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente comma
facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti
locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici
centrali o periferici dello Stato.

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