Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 22


Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al
presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge
16 maggio 1970, n. 281, applicando agli ammontari delle soppressioni
e riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente
articolo le seguenti percentuali:
a) spese di natura operativa correnti: venti per cento;
b) spese di natura operativa in conto capitale: dieci per cento;
c) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per
cento;
d) spese di funzionamento: venti per cento.
Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta
applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle
soppressioni e riduzioni di stanziamenti; resta determinato in
milioni 12.485,9 in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28
dicembre 1971, n. 1121.
All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo con una
corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 22"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti