Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 21


Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18
della legge 16 maggio 1970, n. 281, dagli stati di previsione dei
Ministeri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del tesoro
( Ora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ex d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430), in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto,
nonché degli uffici e del personale statale, nei contingenti indicati
sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento,
restano determinate come segue:
(Omissis).
Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28
dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio
dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle
funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello
Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio
1970, n. 281 gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai
sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello
Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo
e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma
saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare
delle riduzioni stesse.

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