Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 2


Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e
periferici dello Stato in materia di viabilità, acquedotti e lavori
pubblici di interesse regionale, sono trasferite, per il rispettivo
territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda le funzioni amministrative
concernenti:
a) le strade costituenti la viabilità locale e provinciale,
nonché quella regionale risultante dalla classificazione regionale
delle strade locali e provinciali e di quelle statali di cui alle
lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 2 della legge 12 febbraio
1958, n. 126, che, sentita la regione interessata, fossero
declassificate ai sensi dell'art. 1 della legge medesima;
b) gli acquedotti locali e comprensoriali i quali interessino il
territorio di una singola regione;
c) i lavori pubblici concernenti:
1) le opere relative ad edifici pubblici di proprietà dei
comuni, delle province e di altri enti locali;
2) le opere di edilizia scolastica;
3) le opere igieniche di interesse locale (fognature, impianti
di depurazione delle acque, mattatoi, cimiteri ed altre);
4) le opere di interesse locale a finalità di assistenza e
beneficenza pubblica;
5) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica dei comuni;
6) le attrezzature fisse di mercati locali;
d) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera;
e) le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non
classificate;
f) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e
fluviale, nonché le opere di navigazione interna di terza e quarta
classe;
g) le opere concernenti i porti di seconda categoria dalla
seconda classe in poi;
h) le opere di interesse turistico regionale, ivi comprese le
opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici;
i) la costruzione di linee metropolitane;
l) le attrezzature sportive di interesse regionale;
m) le opere di consolidamento e trasferimento degli abitati;
n) in genere i lavori pubblici inerenti alle funzioni
amministrative trasferite alle regioni con i decreti delegati di cui
all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Rimangono ferme le competenze regionali in materia di edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata di cui alla legge 22 ottobre
1971, n. 865.

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