Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 19


Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle
regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il
personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai,
indicato nella parte seconda della tabella allegata al presente
decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato
ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali
che svolgano funzioni amministrative trasferite alle regioni, è messo
dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati
od operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio
presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale
ufficio si trova.
Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire,
l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel
primo comma, a mettere a disposizione delle singole regioni gli
impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza
a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con
quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui
all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande,
l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di
amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli
impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli
indicati dall'art. 32, terzo comma del testo unico n. 3 suindicato.
Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito
a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a
domanda, compete il trattamento economico di missione e di
trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito
per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.
Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui al precedente art. 17.

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