Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 18


Con effetto dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle
regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il
personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che il
giorno anteriore alla predetta data risulti assegnato agli uffici
periferici statali trasferiti alle regioni in conseguenza del
passaggio alle medesime delle funzioni amministrative statali, è
messo a disposizione di diritto della regione nel cui territorio si
trova l'ufficio.
Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al
precedente art. 17.

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