Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 13


Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n.
281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il
rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che,
già esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli
uffici di cui al precedente art. 12, residuano alla competenza
statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle
attribuzioni di cui al presente decreto.
La delega riguarda le attribuzioni esercitate dagli uffici predetti
in ordine a:
a) le opere di soccorso e di ricostruzione e rinascita dei
territori colpiti da calamità naturali dichiarate di estensione ed
entità particolarmente gravi;
b) i contributi, la progettazione e la gestione dei lavori
relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui al decreto
legislativo 27 ottobre 1951, n. 1402 e successive modificazioni, ed
alla ricostruzione e riparazione dei beni distrutti o danneggiati in
dipendenza degli eventi bellici ai sensi del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e successive
modifiche, della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successiva modifica,
della legge 31 luglio 1954, n. 607 e delle altre disposizioni
legislative in materia;
c) l'esercizio delle competenze del Ministero dei lavori pubblici
in ordine ai cantieri scuola a termini della legge 29 aprile 1949, n.
264 e successive modificazioni;
d) le piccole derivazioni di acque pubbliche;
e) i mutui relativi ad opere pubbliche, contratti o da
contrattare con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di
previdenza amministrati dal Ministero del tesoro (Ora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ex d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430).
Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo
vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle
direttive emanate dal competente organo statale.
In caso di persistente inattività degli organi regionali
nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative
alle materie delegate comportino adempimenti propri
dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti
dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può
disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione
dell'amministrazione regionale.

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