Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 8 art. 10


La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano
comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge
di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle
regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto,
rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di
competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio
statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese
pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento
delle funzioni alle Regioni, qualora l'impegno relativo alla prima
annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari, anteriori al
detto trasferimento.
Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza
degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il
loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai
termini del secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano
riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla
data predetta, non risultino ancora impegnate saranno portate in
aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di
sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il
Ministro per il tesoro (Ora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ex d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430) provvederà, con propri decreti, alle
conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle
amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno
assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla
base dei criteri che il Comitato interministeriale per la
programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto
nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto
anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

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