Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 8


Esecuzione delle volture
L'ufficio tecnico erariale esegue nei propri atti le volture richieste sulla fede delle rispettive domande e delle corrispondenti note.
Le volture richieste con domande corredate dalla dichiarazione di cui alla seconda parte del comma settimo dell'art. 4 vengono eseguite con riserva, limitatamente alle particelle interessate dall'anzidetta dichiarazione, e notificate alle ditte alle quali in catasto le particelle medesime risultano iscritte.
La riserva viene fatta constare negli atti del catasto ai sensi dell'art. 12 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.
Analoga procedura deve essere seguita ogni qualvolta manchi la piena corrispondenza fra gli elementi distintivi del trasferimento riportati dalla domanda di volture e quanto risulta negli atti del catasto, sempreché la mancata corrispondenza non dipenda da errori materiali rettificabili negli atti medesimi.
Se, ricorrendone il caso, non è stato redatto il tipo di frazionamento ovvero esso non è stato dichiarato conforme alle norme di legge ai sensi del comma secondo del precedente art. 5, la voltura viene eseguita contestando alle parti le particelle che devono frazionarsi. In tal caso, per ottenere l'introduzione in catasto del frazionamento, deve essere prodotto un tipo redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme dei precedenti articoli, munito delle firme di tutte le parti interessate dal trasferimento cui il tipo si riferisce, autenticate nelle forme di rito.

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