Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 42


Insediamento delle commissioni censuarie
L'insediamento delle commissioni censuarie previste dal presente decreto avrà luogo in una data unica, entro il 31 dicembre 1973, con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stessa.
Le commissioni eventualmente non ancora costituite alla data del provvedimento previsto dal comma precedente saranno insediate con le stesse formalità con separati successivi decreti.

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