Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 40


Compensi ai componenti la commissione censuaria centrale
Con decreto del Ministro per le finanze viene stabilito il compenso da corrispondere ai componenti la commissione censuaria centrale, in ragione alla partecipazione ai lavori della commissione stessa ed all'attività svolta in dipendenza di compiti attribuiti da leggi speciali. Con lo stesso decreto viene anche stabilito il compenso da corrispondere al capo del collegio dei periti e al segretario della commissione censuaria centrale.
Ugualmente con decreto del Ministro per le finanze vengono stabiliti, di volta in volta, i compensi da corrispondere ai componenti la commissione, ed ai professori e tecnici, per l'espletamento degli incarichi previsti alle lettere h) ed i) dell'art. 32 nonché ai componenti del collegio dei periti per le indagini dirette all'acquisizione degli elementi economici ai fini dell'esame delle tariffe d'estimo e dei coefficienti delle medesime.
Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto i compensi di cui ai precedenti commi non possono superare, rispettivamente, il limite di lire 60.000 mensili e di lire 40.000 mensili. Per i trienni successivi i limiti anzidetti verranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro.
Ai componenti la commissione che non siano funzionari dello Stato, quando si spostano dalla propria residenza per conto della commissione stessa, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale.
Ai componenti che siano funzionari dello Stato, ai componenti del collegio dei periti e al personale della Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali addetti al collegio stesso, competono, invece, le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione alla loro qualifica.
Ai componenti la commissione, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.
Alle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo ed a quelle inerenti il funzionamento della commissione censuaria centrale, provvede l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali coi fondi stanziati nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

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