Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 39


Compensi ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e provinciali
Ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e provinciali ed ai rispettivi segretari è dovuta, per ciascun giorno di adunanza, una indennità in misura pari a quella prevista per i componenti le commissioni operanti nelle amministrazioni statali previste dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, al lordo delle ritenute di legge.
Agli stessi componenti e segretari, che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennità di viaggio e di soggiorno:
a) per gli elementi che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni;
b) per gli elementi che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato aventi la qualifica di direttore di divisione.
Le stesse indennità spettano per le eventuali missioni che i componenti e i segretari delle commissioni distrettuali e provinciali debbano compiere fuori delle sedi delle rispettive commissioni, per gli espletamenti degli incarichi attribuiti alle commissioni stesse.
Ai componenti le commissioni, esclusi gli impiegati amministrativi dello Stato che godono di trattamento economico onnicomprensivo, competono i compensi di cui al presente articolo.
Tutte le spese previste nel presente articolo fanno carico su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; alla liquidazione ed al pagamento dei compensi provvede l'intendenza di finanza su richiesta del presidente della commissione.

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