Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 36


Scioglimento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali
Quando le commissioni censuarie distrettuali e provinciali non adempiono regolarmente ed in tempo debito al loro mandato, l'intendente di finanza ed il Ministro per le finanze, rispettivamente, possono disporne lo scioglimento, sentito il presidente del tribunale per le commissioni distrettuali e della corte d'appello per quelle provinciali.

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