Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 31


Attribuzioni delle commissioni censuarie provinciali
Le commissioni censurate provinciali:
a) esaminano e approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria provincia entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per la presentazione di osservazioni e reclami sui prospetti delle tariffe relative ai comuni del proprio distretto censuario; le commissioni censuarie provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni distrettuali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di presentare osservazioni e reclami. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della commissione censuaria centrale;
b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le commissioni censuarie distrettuali in materia di prospetti delle qualità e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per l'esame e l'approvazione dei prospetti stessi.
Le commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle commissioni censuarie distrettuali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo.

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