Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 23


Decadenza dall'incarico
Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie, distrettuali e provinciali i quali:
a) hanno perduto uno dei requisiti di cui all'art. 21;
b) sono incorsi in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 22;
c) cessano, se magistrati o impiegati dello Stato o di enti pubblici in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie secondo i rispettivi ordinamenti;
d) risultano impossibilitati a partecipare con continuità alle sedute;
e) se presidenti delle commissioni, omettono di convocare la commissione per un periodo superiore a due mesi dalla data di richiesta dell'amministrazione catastale.
La decadenza è dichiarata dal Ministro per le finanze su richiesta del presidente della corte d'appello per i componenti le commissioni provinciali e dall'intendente di finanza su richiesta del presidente del tribunale per i componenti le commissioni distrettuali.

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