Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 18


Designazione dei membri delle commissioni censuarie distrettuali
I sindaci dei comuni del distretto censuario devono comunicare per iscritto le designazioni previste dal precedente art. 17 al competente presidente del tribunale e all'intendente di finanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'invito che sarà loro rivolto dallo stesso intendente di finanza.
Scaduto detto termine, se le designazioni di cui sopra non sono pervenute o non sono complete il presidente del tribunale procede alla scelta dei membri della commissione censuaria distrettuale, su designazioni dell'intendente di finanza da farsi entro i successivi trenta giorni.

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