Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 17


Composizione delle commissioni censuarie distrettuali

La commissione censuaria distrettuale è costituita di un presidente, di otto membri ordinari effettivi, di quattro membri ordinari supplenti. La commissione e integrata da due membri aggregati effettivi e due supplenti per ciascun comune del distretto censuario, aventi soltanto funzione consultiva.
La commissione funziona in due distinte sezioni: la prima sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di catasto edilizio urbano.
Il presidente è unico per le due sezioni.
Ciascuna sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri ordinari effettivi, di due membri ordinari supplenti, nonché di un membro aggregato effettivo o del suo supplente per ciascun comune del distretto censuario.
I dodici membri ordinari della commissione sono scelti dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il distretto censuario o la maggior parte di esso, fra un numero doppio di persone designate dai consigli comunali dei comuni del distretto stesso.
I quattro membri aggregati sono direttamente designati dalle giunte municipali che rappresentano.
La scelta dei membri ordinari da parte del presidente del tribunale è fatta come segue:
a) per la prima sezione: fra i tecnici ed esperti in agricoltura;
b) per la seconda sezione: fra i tecnici ed esperti in edilizia.
Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo art. 21.
Il presidente della commissione censuaria distrettuale è scelto dallo stesso presidente del tribunale, tra i magistrati dell'ordine giudiziario in servizio o a riposo e tra i funzionari dello Stato in servizio o a riposo che rivestano o abbiano rivestito la qualifica almeno di direttore di divisione od equiparata, residenti nella provincia.
Alle nomine provvede, in conformità, l'intendente di finanza con proprio decreto.

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