Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 13


Comunicazioni agli ordini o collegi professionali
Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a segnalare agli ordini o collegi professionali competenti - con comunicazioni periodiche - le irregolarità riscontrate nella presentazione delle domande di volture e nella compilazione delle relative note, nonché nella redazione dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, sempreché esse non siano state eliminate nel termine indicato al primo comma del precedente art. 12 ed abbiano carattere ricorrente.
Dovranno inoltre essere segnalate le discordanze di cui al secondo comma dell'art. 9, quando siano state rilevate ripetutamente su elaborati allestiti dal medesimo professionista.

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