Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 12


Sanzioni
Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 30.000 a lire 120.000 (La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332), sempreché non abbiano ottemperato all'invito loro rivolto di provvedere nel termine improrogabile di trenta giorni alla eliminazione della irregolarità accertata a loro carico; l'inosservanza di tutti i termini temporali è tuttavia contestabile immediatamente.
Le inosservanze di cui al comma precedente possono essere accertate tanto all'atto della presentazione della domanda di volture quanto durante la sua esecuzione in catasto.
Se nell'atto e nella conseguente domanda di volture viene fatto riferimento ad un tipo di frazionamento privo della prescritta dichiarazione di conformità alle norme di legge, sempreché ciò non dipenda dall'inosservanza del termine previsto al secondo comma del precedente art. 5 da parte dell'ufficio tecnico erariale, devono essere assoggettati alla medesima pena pecuniaria il tecnico che ha firmato il tipo stesso ed il responsabile della presentazione della domanda di volture.
A carico degli inadempienti saranno in ogni caso poste anche tutte le eventuali spese occorse all'ufficio tecnico erariale per fornirsi di quanto sia stato inutilmente richiesto agli interessati, ai sensi del primo comma del presente articolo.
L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli uffici tecnici erariali.
Il relativo processo verbale è trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 650 art. 12"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti