Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 643 art. 4


L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione (Periodo così sostituito dall'art. 24, D.L. 2 marzo 1989, n. 69). Nell'ipotesi prevista dall'art. 3 l'imposta è dovuta dalla società titolare della proprietà, della nuda proprietà o dell'enfiteusi al compimento del decennio, anche per gli immobili già appartenenti a società fuse o incorporate (Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1974, n. 338).

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