Decreto Presidente Repubblica del 1972 numero 642 art. 3


MODI DI PAGAMENTO

1. L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
2. Le frazioni degli importi dell’imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.
3. In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all’articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A- annessa al presente decreto, per i quali l’imposta minima è stabilita in euro 0,50.
(Articolo sostituito dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983, modificato dall'art. 1-bis, comma 10, lett.a), D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2004, n. 191 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 80, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007)

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