Decreto Presidente Repubblica del 1969 numero 1127 art. 5


L'art. 2384 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società
possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale,
salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto
costitutivo.
Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto
costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili
ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente
agito a danno della società".

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