Decreto Presidente Repubblica del 1969 numero 1127 art. 24


Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti:
1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o
calamità naturale di particolare gravità o estensione;
2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di
rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e,
per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo
strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di
riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24
luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in
altri paesi;
3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti
alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri
Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro
familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;
4) i rapporti in materia di assistenza con organismi
assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione
tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in
attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;
5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti
dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi
compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della
Cassa integrazione stipendi e salari;
6) l'attività dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle
funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento
dell'assistenza pubblica.

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