Decreto Presidente Repubblica del 1967 numero 200 art. 34


abrogato TUTELA, CURATELA, ASSISTENZA, AFFILIAZIONE
[Il capo di ufficio consolare di I categoria esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata nonché di affiliazione, che le leggi dello Stato attribuiscono al giudice tutelare.
Il tutore, il produttore, il curatore e il curatore speciale nominati in virtù dei poteri di cui al comma precedente, provvedono anche alla protezione degli interessi che la persona sottoposta alla tutela o alla curatela abbia in Italia, previa autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio. Essi cessano dall'ufficio dal giorno in cui è loro notificata la nomina, rispettivamente, d'un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore speciale, tanto se la sostituzione, venga decisa dall'autorità consolare quanto se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa venga decisa dalla competente autorità nazionale. A tal fine, è considerata competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del minore o dell'incapace.
L'accettazione degli uffici di cui al precedente comma è obbligatoria per i cittadini nella circoscrizione, salvo i casi di dispensa previsti dalla legislazione nazionale].
(Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 79, D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71. In precedenza, il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente decreto)

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