Decreto Presidente Repubblica del 1967 numero 200 art. 12


Dispensa dalle pubblicazioni e dagli impedimenti
[Il capo di ufficio consolare di I categoria è autorizzato a:
ridurre, per motivi gravi, il termine delle pubblicazioni presso gli uffici consolari ed in Italia;
dispensare, per cause gravissime, dalle pubblicazioni presso gli uffici consolari ed in Italia, rispettate le modalità di cui agli artt. 100, secondo comma, Codice civile e 111, secondo comma, del R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238. L'atto di notorietà di cui all'art. 100, secondo comma, Codice civile può essere effettuato presso lo stesso od altro ufficio consolare;
dispensare, per cause gravissime, dall'impedimento di cui all'art. 84 Codice civile.
Allorché l'autorità consolare non ritenga che sussistano i presupposti per l'esercizio dei poteri di cui al comma precedente, essa trasmette al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma le domande per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni ed all'autorità competente, ai sensi degli artt. 107 e 108 del R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238, le domande per la dispensa dall'impedimento di cui all'articolo 84 Codice civile.
I poteri di cui al primo comma possono essere esercitati, nei confronti di cittadini, anche quando il matrimonio debba essere celebrato avanti le autorità locali.
In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 Codice civile.]
(Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 79, D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71. In precedenza, il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente decreto)

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