Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 12


Le Ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) entro i sei mesi dall'inizio del rapporto di agenzia o di rappresentanza.
I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati all'Ente di cui sopra all'atto della liquidazione delle provvigioni, o, comunque, non oltre tre mesi dalla data della liquidazione stessa; in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi fuori di detto ultimo termine, le ditte, se richieste dall'Ente, son tenute a versare altresì le spese e gli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto.
Anche la indennità di cui all'art. 9 verrà accantonata presso l'E.N.A.S.A.R.C.O. con le modalità da stabilire nel regolamento di cui all'art. 20 a condizione che l'Istituto si impegni di corrispondere annualmente alle aziende interessate un interesse del 4 per cento sulle somme accantonate.

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