Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 11


In relazione a quanto già previsto dall'articolo 12 dell'accordo economico 30 giugno 1938, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, i cui rapporti, a termine o non, siano regolati dal presente accordo, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo del 3 per cento sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e da un pari contributo a carico dell'agente o rappresentante che verrà trattenuto dalle ditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno nel limite di 2 milioni di lire e nel limite di 2 milioni e mezzo se l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta.
Anche a tali effetti non si considerano provvigioni le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese.
Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni, da società in accomandita per azioni, o da società a responsabilità limitata.
Nella ipotesi predetta le aziende sono però tenute al versamento di un contributo dell'1,50 per cento sulle provvigioni (sempre entro il limite annuo di 2 milioni e mezzo e 2 milioni, rispettivamente per l'agente o rappresentante in esclusiva e per l'agente o rappresentante senza esclusiva) allo scopo di costituire un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti.
I versamenti effettuati dalle ditte ai sensi del presente articolo non sono ripetibili in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto.
Fermo restando quanto disposto all'art. 10, fino alla data di entrata in vigore del presente accordo gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per la indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto dall'articolo 9, dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento Enasarco, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

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