Decreto Presidente Repubblica del 1961 numero 145 art. 11.1


Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° luglio 1957 ed avrà la stessa durata dell'accordo economico 20 giugno 1956.
Norme transitorie
Le ditte sono tenute a versare in unica soluzione entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Regolamento gli importi relativi alla indennità per la risoluzione del rapporto sulle provvigioni liquidate nel 1956 ed afferenti al periodo 1° luglio-31 dicembre 1956 computati sui massimali di cui all'art. 9 dell'accordo economico 20 giugno 1956, ridotti alla metà.
Parimenti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni, da società in accomandita per azioni o da società a responsabilità limitata, le ditte sono tenute a versare in unica soluzione, ove non avessero già provveduto, entro il termine di cui al comma precedente, i contributi previsti dall'art. 11, quinto comma dell'accordo economico 20 giugno 1956 sulle provvigioni maturate dopo il 1° luglio 1956 e liquidate fino alla data di sottoscrizione del presente Regolamento. Per le provvigioni maturate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1956 i predetti contributi dovranno essere calcolati sui previsti massimali annui, ridotti alla metà. Le eventuali eccedenze di versamenti già effettuati, dovute al computo dei contributi sugli interi massimali annui, saranno accreditati alle ditte per il conguaglio con i successivi versamenti.
Sempre nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni, da società in accomandita per azioni o da società a responsabilità limitata, i contributi di previdenza, dovuti a norma del precedente accordo economico del 1938 e successive modificazioni, afferenti al periodo 1° gennaio-30 giugno 1956 saranno calcolati sui massimali annui ridotti alla metà. Le eventuali eccedenze di versamenti già effettuati, dovute al computo sugli interi massimali annui, saranno accreditate alle ditte, per la quota a carico delle ditte medesime per il conguaglio con i successivi versamenti, mentre saranno definitivamente accreditate sui singoli conti individuali per la quota a carico delle società agenti.

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