Decreto Presidente Repubblica del 1959 numero 688 art. 2


Le facoltà riconosciute ai cittadini di Lingua tedesca della provincia di Bolzano dal primo comma dell'articolo 85 dello Statuto sono applicabili anche alle persone giuridiche private e associazioni di fatto operanti nel territorio della stessa Provincia. Gli organi e gli uffici di cui al menzionato primo somma, hanno nei confronti delle anzidette persone giuridiche e associazioni di fatto gli stessi obblighi stabiliti dal terzo comma dell'art. 85.

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