Decreto Presidente Repubblica del 1959 numero 2 art. 26


Cessione degli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640
Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e tutti gli altri alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti, nonché gli alloggi costruiti dall'U.N.R.R.A.-Casas, anche con fondi E.R.P., vengono ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni, in rate mensili costanti posticipate, senza interessi.
Il prezzo di cessione è pari al cinquanta per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio (Così sostituito dall'art. 14, L. 27 aprile 1962, n. 231).

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