Decreto Presidente Repubblica del 1959 numero 2 art. 25


Soggetti del diritto alla cessione nella prima attuazione delle norme
Per gli alloggi già assegnati alla data di entrata in vigore delle presenti norme hanno diritto alla cessione in proprietà, oltre che le persone indicate nell'art. 4, anche:
a) in caso di morte dell'assegnatario, il coniuge superstite, i discendenti entro il terzo grado, gli ascendenti purché fossero conviventi con l'assegnatario al momento della morte, non godessero di autonomia economica nei riguardi dell'assegnatario e siano tuttora in godimento dell'alloggio. Ha autonomia economica chi ha in proprio un reddito complessivo, accertato ai fini dell'imposta complementare, non inferiore a lire 500.000 annue;
b) l'assegnatario collocato in pensione, che sia rimasto in godimento dell'alloggio, ove si tratti di alloggi dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni nonché dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
c) gli ex dipendenti delle Province e dei Comuni purché siano tuttora in godimento dell'alloggio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1959 numero 2 art. 25"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti