Decreto Presidente Repubblica del 1959 numero 2 art. 21


Capo V
Utilizzazione delle somme ricavate dalle cessioni.

Le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi e dei locali costruiti a totale carico dello Stato, comprese quelle derivanti dalla vendita degli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, sono versate in apposito capitolo del bilancio dell'entrata per essere assegnate al Ministero dei lavori pubblici e destinate alla costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare.
Le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi e dei locali dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono versate in appositi capitoli dei relativi stati di previsione per essere impiegate nella costruzione di altri alloggi popolari, secondo programmi concordati con il Ministero dei lavori pubblici.
Le somme ricavate dall'alienazione di tutti gli altri alloggi saranno versate in conti correnti speciali presso la Cassa depositi e prestiti per essere destinate:
a) per estinzione delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi alienati al netto dei contributi statali, che continueranno ad essere corrisposti all'ente finanziatore da parte del Ministero dei lavori pubblici;
b) per estinzione di altre passività di gestione inerenti agli alloggi alienati;
c) per costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare da parte degli enti già proprietari degli alloggi alienati (Comma così sostituito dall'art. 11, L. 27 aprile 1962, n. 231.
).
La costruzione di nuovi alloggi di cui alla lettera c) sarà effettuata in base a programmi esecutivi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici (Comma così sostituito dall'art. 11, L. 27 aprile 1962, n. 231.
).
I Comuni e le Province sono tenuti ad investire nella costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi ceduti in proprietà agli assegnatari, al netto degli oneri di gestione di ammortamento dei mutui.

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